--> Atletica Pont Donnas - Chi siamo

Associazione Sportiva Dilettantistica
Atletica Pont Donnas

C.F. e P. IVA 01072270075
via Perloz, 37 - 11026 Pont-Saint-Martin (Ao)
tel:  +39 340 5131305  
Iscrizione Registro CONI n. 2250

LO STATUTO

STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Pont Donnas
(Conforme al D.LGS 36/2021)
Approvato dall’Assemblea degli Associati

11 dicembre 2023

INDICE

Art.1 - Costituzione e denominazione
Art.2 - Sede
Art.3 - Scopi e finalità
Art.4 - Affiliazione
Art.5 - Risorse economiche e patrimonio
Art.6 - Quota associativa e contributo associativo
Art.7 - Associati
Art.8 - Tesserati alla Federazione Italiana
Art.9 - Organi
Art.10 - Assemblea degli associati
Art.11 - Assemblea ordinaria
Art.12 - Assemblea straordinaria
Art.13 - Il Presidente e il Vicepresidente
Art.14 - Il Consiglio Direttivo
Art.15 - Il Segretario
Art.16 - Organo di controllo
Art.17 - Decadenza degli Organi Associativi
Art.18 - Obblighi di comunicazione
Art.19 - Cariche Associative
Art.20 – Lavoratori e volontari
Art.21 - Esercizio Finanziario
Art.22 - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del Patrimonio
Art.23 - Norme di rinvio

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e succ. mod. e integr., una associazione sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA PONT DONNAS”, in breve “A.S.D. ATLETICA PONT DONNAS”. Nel testo del presente Statuto è chiamata anche “Associazione”.
2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “Associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D.
3. L’Associazione ha struttura e contenuti democratici, e la sua durata è illimitata. L’Associazione non è dotata di personalità giuridica.  
4. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei Soci adottata con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria.  

ART. 2 – SEDE
1. L’Associazione ha sede in Pont-Saint-Martin (AO), in Via Perloz n 37.
2. La Sede può essere trasferita in un altro luogo, con decisione assunta dall’ Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
3. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
4. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.

ART. 3 – SCOPI E FINALITA’
1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’attività sportiva di atletica leggera favorendone l’insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati. Tutti gli Associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all’elettività alle cariche associative. L’Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha fini di lucro, pertanto ai sensi e per gli effetti dell’Art.8 del D.lgs 36/2021:
a) eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio;
b) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
2. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione è impegnata a presentare domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, e, ottenuta l’Affiliazione, a mantenere il rapporto di Affiliato.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr.
L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza sportiva dilettantistica, connessa alla disciplina dell’Atletica Leggera e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Associati mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.
Nel perseguire dette finalità l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo della disciplina dell’atletica leggera, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;
b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare l’atletica leggera a carattere ludico, amatoriale e dilettantistico;
c) organizzare attività formative e didattiche - teoriche e pratiche - per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dell’atletica leggera;
d) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività;
e) organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi, dell’atletica leggera;
f) provvedere alla assistenza continua dei propri Associati, attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato.

3. Ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr., l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:
a) acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina dell’atletica leggera, così come previsto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera;
b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
c) svolgere occasionalmente, attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:
1) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema l’atletica leggera;
2) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli delle discipline sportive praticate dalla Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;
3) gestire e/o organizzare centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4) gestire e/o organizzare centri benessere o fisioterapici;
5) effettuare vendita di articoli sportivi;
6) pubblicare riviste, audiocassette e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

4. L’Associazione si impegna ad operare garantendo l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e succ. modif. e integr.

5. L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici e universitari con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.

ART. 4 – AFFILIAZIONE
1. L’Associazione è impegnata a fare richiesta di affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Con l’affiliazione, la Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),  dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché  a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana di Atletica Leggera e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
2. L’Associazione è impegnata ad applicare e attuare le norme dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni e società affiliate.
3. L’Associazione è impegnata a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO
1. La Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) contributi associativi di cui infra art. 5, c.2.;
c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
g) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
h) locazione o affitto di beni mobili e immobili;
i) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
j) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. I fondi sono depositati presso l’Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio dell’incremento del proprio patrimonio e in ogni caso per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.
5. Il patrimonio sociale è costituito:
a) dagli impianti sportivi di proprietà dell’Associazione;
b) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
c) da tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
d) dalle donazioni, lasciti e successioni.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
1. Gli Associati sono obbligati al versamento della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L’entità della eventuale quota di Iscrizione e della quota Associativa annuale è determinata dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli Associati ai sensi dell’art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86 e succ. modif. e integr. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati di contributi associativi, relativi all’attività sportiva dell’Atletica leggera e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.
4. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 7 – ASSOCIATI
1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che intendano partecipano alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall’Associazione e che ne facciano richiesta, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Il soggetto che intenda far parte dell'Associazione presenta domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo. Nella domanda sono indicati dati anagrafici, recapiti, indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali, indirizzo di posta elettronica certificata se disponibile. In tale richiesta, l’aspirante Associato dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e di conoscerne Statuto e Regolamenti, e si impegna espressamente a osservarli, si impegna inoltre ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
3. La qualità di Associato si acquisisce all'atto dell’accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso. Qualora la richiesta dell’aspirante Associato fosse respinta, tale decisione deve essere sempre motivata e comunicata al richiedente. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea degli Associati, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. La deliberazione di ammissione del nuovo Associato è registrata tempestivamente nel libro degli Associati dell’Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. 
6. La qualifica di Associato è distinta dalla qualifica di “tesserato” della Federazione Italiana di Atletica Leggera, a cui provvede l’Associazione curando di far tesserare il proprio Associato con la specifica qualifica (dirigente, tecnico, giudice, medico, ecc.), alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alla vita dell’Associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. La quota associativa non è rivalutabile né restituibile agli associati. Ai sensi dell’art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.
7. La domanda di ammissione ad Associato è presentata sottoscritta dall’Associato stesso se maggiorenne. La domanda del soggetto minorenne è sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale. Se il minorenne ha compiuto i 14 anni di età, è necessario che la stessa richiesta sia anche sottoscritta dall’Associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr.
8. Il rapporto di Associato ha durata dell’anno sociale, e si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno sociale, se l’Associato non manifesta espressa volontà di cessazione del rapporto associativo, o non siano intervenuti provvedimenti disciplinari di radiazione.
9. Il domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati" dov’è registrato l’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o successivamente notificato all’Associazione stessa; è onere dell’Associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
10. Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, gli Associati hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività sociali e ad ogni attività promossa dalla Associazione;
b) il diritto di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a disposizione degli Associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli Associati;
c) gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea;
d) gli Associati maggiorenni hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sociali;
e) gli Associati minorenni hanno il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale
f) il diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non rendere eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio e contemperando quando necessario l’esercizio del diritto con le esigenze di tutela della privacy.

11. Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote sociali e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
12. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Pertanto, non hanno diritto a riparto o suddivisione di patrimonio, né in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di cessazione del rapporto associativo.
13. Gli Associati, con l’adesione all’Associazione, si impegnano a:
a) conoscere, accettare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell’Associazione, e rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
b) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
c) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
d) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell’ I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico)  nonché lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite da Federazione Italiana di Atletica Leggera;
e) svolgere le attività preventivamente concordate;
f) mantenere comportamenti conformi allo spirito al decoro e alle finalità della Associazione;
g) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
14. L’Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell’Associazione.
15. La qualifica di Associato si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione.
Ogni Associato può recedere con semplice comunicazione non motivata. Gli Associati che abbiano comunicato il recesso non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
16. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procede in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l’Associato subisse provvedimento di radiazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera o da altro organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.
17. Ciascun Associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall’Assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Gli Associati morosi perdono la qualifica di Associato al protrarsi della morosità per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota. In caso di protrarsi del ritardo nel pagamento, l’Associazione provvede a metter in mora l’Associato debitore e concedergli un termine di 30 giorni per regolarizzare il proprio pagamento. Trascorso il termine della formale messa in mora, si procede alla cancellazione dell’Associato moroso dal libro degli Associati.

ART. 8 – TESSERATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
1. I tesserati sono i soggetti che esercitano l’attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti adottati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Al tesseramento provvede l’Associazione inquadrando l’Associato nella/e categorie secondo le competenze e abilitazioni dello stesso, in coerenza alle disposizioni regolamentari della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
2. L’Associazione è obbligata a tesserare alla Federazione Italiana di Atletica Leggera tutti coloro che praticano sport presso i propri impianti , se non già tesserati direttamente alla Federazione Italiana di Atletica Leggera o per il tramite di altra Associazione o Società Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
3. Per provvedere al tesseramento presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera. l’Associato deve presentare formale richiesta sulla modulistica predisposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Detta richiesta è firmata dall’Associato stesso se maggiorenne. Il tesseramento del minorenne avviene previa presentazione di espressa richiesta sulla modulistica predisposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e sottoscritta da un esercente la potestà genitoriale.
4. I soggetti che richiedono il tesseramento presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera sono tenuti a pagare anticipatamente, e per il tramite dell’Associazione, la quota prevista per il tesseramento, in funzione della categoria o delle categorie di tesseramento richiesto.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii.

ART. 9 – ORGANI
1. Gli Organi della Associazione sono costituiti da:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente, al quale spetta la rappresentanza legale dell’Associazione;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario.
Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea;
f) l’Organo di Controllo;

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. L’Assemblea è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo della Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.
3. All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.
4. La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avviene con pubblicazione della convocazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante lettera raccomandata, posta elettronica, posta elettronica certificata da indirizzare, almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun Associato avente diritto di parteciparvi. Alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
5. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente o dal Consigliere o; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
6. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.
7. L’Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L’Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, è conservato agli atti della Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
1. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal VicePresidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
2. L’Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
3. L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
4. Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
a) la approvazione del Rendiconto Consuntivo e delle eventuali quote d’iscrizione, quote sociali, eventuali contributi straordinari;
b) la discussione e la approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
c) la elezione del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;
d) ratifica gli eventuali provvedimenti di radiazione, assunti dal Consiglio Direttivo.
e) l’approvazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all’espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
f) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
g) La convocazione è diramata almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea, mediante comunicazione affisa presso i locali della sede sociale, con avviso sul sito web dell’Associazione, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e va inoltre esposta, con affissione in bacheca presso la Sede Sociale almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
2. L’Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. L’Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.
3. L’Assemblea Straordinaria delibera su:
a) le modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere assunte dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea. Eventuali modifiche dello Statuto devono essere trasmesse alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
c) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del Liquidatore.
4. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull’Assemblea Ordinaria.

ART. 13 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale tra gli Associati maggiorenni; dura in carica quattro anni; è il Rappresentante Legale dell’Associazione, e rappresenta agli effetti di legge la Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il Rendiconto Consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal VicePresidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Associato, la presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
2. Il Vicepresidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese della Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente si svolgono contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, con elezioni successive e separate: prima quella del Presidente, poi quella del Vicepresidente, infine quella del Consiglio Direttivo, e contestualmente dell’Organo di Controllo, se previsto. L’Assemblea può deliberare comunque di procedere a votazione congiunta per tutte le cariche sociali.


ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione, che lo presiede; il Vicepresidente; tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall’Assemblea degli Associati.
2. I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea degli Associati tra gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote Associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche dell’attività sportiva di atletica leggera o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
a) attuare le deliberazioni della Assemblea e dirigere la Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per la amministrazione e conduzione della Associazione, inclusi la assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria, determinare e interrompere contratti di collaborazione sotto qualsiasi forma, accettare che l’Associazione si avvalga delle prestazioni di volontari;
c) stabilire la convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, indicandone data e ordine del giorno, almeno una volta all’anno e convocare la Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
d) redigere la proposta di Rendiconto consuntivo della Associazione, e la proposta dell’importo delle eventuali quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli Associati;
e) stabilire i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
f) determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associativi e offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
g) esaminare le domande di ammissione degli aspiranti Associati, e deliberarne l’accettazione, ovvero deliberare di delegare tale funzione al Presdiente, o al VicePresidente, o ad altro Consigliere a ciò delegato;
h) nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
i) adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un VicePresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come Associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

ART. 15 – IL SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO
1. L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare l’Organo di Controllo che può essere costituito sia in forma monocratica che collegiale, resta in carica per 4 anni, ed i membri sono rieleggibili. Quando l’Assemblea determina di eleggere un Organo di Controllo l’elezione avviene contestualmente all’elezione degli altri Organi Sociali.
2. L’Organo Collegiale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea. I Sindaci effettivi eleggono tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione.
3. All’Organo di controllo è affidata anche la revisione contabile.
4. L’Organo di Controllo ha il compito di:
a) vigilare sulla gestione amministrativa, sulla corrispondenza, sulle scritture contabili e sul rispetto delle norme statutarie;
b) vigilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo al termine il proprio parere all’approvazione su apposita relazione che comporrà il fascicolo di Rendiconto Consuntivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati senza aver diritto al voto;
d) riunirsi almeno ogni 90 giorni per le verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora lo ritenga opportuno;
e) la sintesi delle attività svolte in tutte le adunanze e le verifiche eseguite è riportata su un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

ART.17 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
1. I titolari degli Organi Associativi decadono:
a) per dimissioni o morte;
b) per perdita della qualità di Associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l’Organo di Controllo, che possono essere non Associati;
c) per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
2. La revoca viene deliberata dall’Assemblea degli Associati, sentito il Componente di Organo Associato per la quale è proposta.
3. Il venir meno per qualsiasi causa del Presidente dell’Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente art.13.
4. Il venir meno per qualsiasi causa di un altro componente degli Organi Associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo. Quando trattasi del Segretario si opera come previsto per la nomina di detto Organo.
5. La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l’elezione del Consiglio Direttivo resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti, purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. In ogni caso a parità di voti decide il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto. Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare l’Assemblea per il rinnovo dell’intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del quadriennio.

ART. 18 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.
2. L’Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera. riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.

ART. 19 – CARICHE ASSOCIATIVE
1. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell’espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
a) coloro che non siano maggiorenni;
b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, ad esso aderenti;
d) coloro che ricoprono qualunque altra carica elettiva presso altra ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 20 – LAVORATORI E VOLONTARI
1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere previsti rimborsi spese secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps.

ART. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Ai sensi dell’art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all’Assemblea Ordinaria per l’approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
1. L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto.
2.  L’Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per l’approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.
2.  In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l’estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell’Art. 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L’individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall’Assemblea Straordinaria dell’Associazione, o, in difetto, dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

ART. 23 – NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, le norme del libro I del codice civile e quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Pont-Saint-Martin, 11/12/2023

ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO

Nell'anno 2004 (duemilaquattro) il giorno 7 (sette) del mese di ottobre
Si conviene e stipula quanto segue:
tra i sig.ri 
1) Gonippo Piatti Nadia (C.F. GNPNDA65H46E379Q)
2) Fey Marina (C.F. FYEMRN74H70E379I)
3) Challancin Piero (C.F. CHLPRI63L20A326S)
4) Perotto-Ghi Hermes (C.F. PRTHMS50A02G854F)
5) Caldara Riccardo (C.F. CLDRCR51A27L219E)
6) Ratto Cristina (C.F. RTTCST69D52E379Y)
7) Doveil Bruno (C.F. DVLBRN63H14A326T)
8) Doveil Ivo (C.F. DVLVIO69L04A326R)
9) Macario Francesco (C.F. MCRFNC55D26A326R)
10) Lingeri Simone (C.F. LNGSMN76E24E379H)
è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Pont Donnas con sede in Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta), via Perloz n. 37.
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è apolitica. La finalità principale dell'associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dell'atletica leggera intesa come mezzo di formazione psico-fisica, culturale e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa, motoria, competitiva ed agonistica idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di tale disciplina sportiva. 
L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.
L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e degli Enti di promozione sportiva cui la medesima intende eventualmente affiliarsi.
L'Assciazione è retta dallo statuto composto dai suoi 7 (sette) articoli che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni nelle persone dei sig.ri
Gonippo Piatti Nadia 
Fey Marina 
Challancin Piero 
Caldara Riccardo 
Ratto Cristina 
Doveil Bruno
Lingeri Simone
I Consiglieri nominati eleggono
Caldara Riccardo alla carica di Presidente
Challancin Piero alla carica di Vice Presidente
Ratto Cristina alla carica di Segretario
i quali dichiarano di accettare la carica
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

I NOSTRI SERVIZI

La società, organizzata nella forma dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, offre i propri servizi ai propri associati e ai propri atleti tesserati alla F.I.D.A.L..
Tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30, presso le strutture sportive comunali, allenatori e istruttori curano la preparazione fisica e tecnica finalizzata all'avviamento e alla pratica dell'atletica leggera.
L'attività si svolge presso lo Stadio intercomunale "Crestella" di Donnas. Nel periodo invernale, per i più piccoli, l'attività si svolge presso la Palestra delle Scuole elementari sita in località Prati Nuovi a Pont-Saint-Martin.

Per orari e dettagli consultare la pagina contatti.

La società si è specializzata, in questi ultimi anni, nella gestione delle manifestazioni di atletica leggera (pista, strada, cross e montagna) dalla predisposizione dei fogli gara alla redazione dei risultati ufficiali. È in grado di fornire inoltre il servizio di cronometraggio sia manuale, sia elettrico completamente automatico con fotofinish (apparecchiatura Alge OptiC3 ®). Coloro che fossero interessati possono rivolgersi alla segreteria.

BREVE STORIA

BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ

L'A.S.D. Atletica Pont Donnas, con sede a Pont-St-Martin e con impianto sportivo a Donnas, ha scritto una buona parte della storia dell'atletica leggera degli ultimi quarant’anni in Valle d’Aosta. La società nasce nel 1977 con la denominazione U.S. Pont Donnas Atletica per proseguire l'attività iniziata due anni prima con la squadra giovanile dell'Associazione Atletica Carlo Viola (chiusa definitivamente nel 2004 e assorbita dalla società maggiore).
Tra le sue fila sono cresciuti e transitati atleti ed atlete importanti, si sono formati tecnici e dirigenti conosciuti ed apprezzati in ambito nazionale. Ancora oggi la società rappresenta una delle realtà più importanti di tutta l'atletica valdostana sia sotto l'aspetto tecnico, sia sotto quello organizzativo. Attorno al nucleo storico dei fondatori si è costituito negli anni un gruppo compatto di appassionati. Ne fanno parte atleti, genitori, tecnici, dirigenti o anche solo semplici simpatizzanti. Ma la società è soprattutto cresciuta grazie a risultati individuali e di squadra e ad un florido vivaio giovanile che ha generato maglie azzurre, titoli e primati italiani, piazzamenti prestigiosi, partecipazioni a manifestazioni internazionali importanti quali Olimpiadi, Campionati del Mondo ed Europei.
A livello di squadra assoluta maschile è da ricordare il raggiungimento della serie A1 nel 1996, mentre nel settore femminile fanno spicco la vittoria nella Coppa Italia e il quinto posto in serie A, ottenuti nel 1995.
Nel 2000 si è dovuto operare un ridimensionamento societario a causa di una notevole riduzione delle risorse finanziarie che, tuttavia, non ha fatto venir meno la volontà di ripartire con rinnovato vigore da un settore giovanile vivo e vitale.
Atleti di ottimo livello hanno costituito, nel recente passato, il vertice di un movimento che continua ad operare con competenza e con passione, permettendo a diversi giovani interessanti di mettersi in bella evidenza, continuando così la nostra importante tradizione sportiva.
Attualmente la società conta oltre 100 atleti praticanti, seguiti da tecnici appassionati e altamente preparati.
L'Associazione, oltre a curare l’attività formativa e agonistica degli iscritti, si occupa dell’organizzazione di eventi di notevole rilevanza fra i quali citiamo, in modo particolare, il meeting internazionale “Via col… Vento” grande spettacolo di sport che si è svolto fino al 2014 presso il complesso sportivo Crestella di Donnas.

SAFEGUARDING

consiglio direttivo
Presidente Hermes Perotto-Ghi
Vicepresidente Piero Challancin
Consiglieri Luminita Bibic
  Simone Bottan
  Cristina Ratto
  Roberto Ravo
settore tecnico
Allenatori specialisti Luminita Bibic
Nadia Gonippo Piatti
Hermes Perotto-Ghi
Cristina Ratto
Allenatori Paolo Challancin
  Nicole Rat
Istruttori Roberto Ravo
settore sanitario
medico sociale Alex Bruno Bellocchia
safeguarding
responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni Erika Nones

Statistiche

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partner Medico e Fisioterapico - Medical Lab

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  20/02/2024
stipulato un accordo con Medical Lab come partner Medico e Fisioterapico per la tutela della salute dei nostri iscritti e dei propri familiari.

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Destina all'Atletica Pont Donnas il tuo 5 x 1000

Destina all'Atletica Pont Donnas il tuo 5 x 1000
  15/02/2021
È facile, non costa niente, basta indicare nella tua dichiarazione dei redditi il numero di codice fiscale 01072270075